REPORTER  GIUSTIZIA  CULTURA  CRIMINI  MISTERI  CULTURA  TUTELE   AMARCORD  CONTATTI

 

Giustizia: le norme del DDL sul processo lungo

Roma, 29 lug - Un articolo, 9 commi, un nuovo titolo. E' questo il ddl sul processo lungo approvato con un voto di fiducia al Senato che ora viene subito trasmesso a Montecitorio per l'esame della Camera. Ecco che al testo Lussana (Ln) sulla ''inapplicabilita' del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo'', si aggiungono anche ''le modifiche agli art. 438, 442 e 516 e introduzione dell'art. 442-bis del codice di procedura penale''.

Sono queste ultime le norme al centro delle contestazioni e che hanno trasformato il ddl Lussana in ddl ''sul processo lungo'', i cui contenuti potranno essere applicati, si chiarisce nel provvedimento, ai processi in corso e in cui non vi sia stata ancora la sentenza di primo grado. Il ddl assicura dunque alla difesa la possibilita' di presentare lunghe liste di testimoni, senza che il giudice possano sfoltirle di quelli ritenuti irrilevanti, ma solo delle testimonianze ''vietate dalla legge e ''manifestatamente non pertinenti''.

Altro punto fondamentale e' che non si considera piu' come prova definitiva in un processo in corso la sentenza passata in giudicato in un altro procedimento. Da questa norma restano esclusi i reati di mafia e terrorismo. Una modifica introdotta dal governo con il maxiemendamento interamente sostitutivo del testo riguarda la possibilita' per un imputato di interrogare nel corso del dibattimento un testimone che rende dichiarazioni a suo carico. In tal caso, si specifica, l'imputato potra' farlo solo ''a mezzo del suo difensore''. Resta ovviamente la norma per cui quando deve essere ''irrogata la pena dell'ergastolo non si fa luogo alla diminuzione della pena'' prevista nell'articolo 442 del codice di procedura penale. Il condannato al carcere a vita, quindi, non avra' piu' la possibilita', avvalendosi del giudizio abbreviato, come avviene oggi, di avere la sostituzione dell'ergastolo con la condanna a 30 anni.

Novita' vengono introdotte anche dai commi 8 e 9. Il primo, che recepisce un emendamento del relatore Roberto Centaro (gia' Pdl ora Cn-Io sud-Forza sud), prevede una stretta sui benefici: i condannati all'ergastolo per i reati di strage e per sequestro di persona con la morte del sequestrato potranno usufruire dei benefici solo dopo aver scontato almeno 26 anni di carcere. La legge infine, come stabilito da una proposta di modifica del senatore Balboni (Pdl), entra in vigore ''il giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale''.


 


Come e quando è nato il 'processo lungo'?
Il testo del 'processo lungo' è stato concepito come emendamento al disegno di legge 2567 della senatrice della Lega Nord Carolina Lussana sulla 'Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo'. L'emendamento è stato presentato dal capogruppo del Pdl in commissione Giustizia del Senato, Franco Mugnai, ad aprile 2011. Paradossalmente, proprio mentre la Camera discuteva l'approvazione del 'processo breve'.

Che cos'è il 'processo lungo'?
E' una norma che modifica alcuni articoli del codice di procedura penale (190, 238-bis, 438, 442 e 495) per consentire alla difesa di portare in aula un numero illimitato di testimoni oltre all'«acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore».

Il giudice non può opporsi?
No, pena la nullità del processo. Il giudice può non ammettere solamente le prove ritenute «manifestamente non pertinenti» e quelle vietate dalla legge.

C'è dell'altro?
Sì, l'emendamento prevede anche che non si possa considerare più come prova definitiva in un processo la sentenza passata in giudicato di un altro procedimento.

Perché 'lungo'?
Lo spiega il procuratore Gian Carlo Caselli con una immagine molto efficace: «E' come se un imputato per un reato avvenuto allo stadio chiamasse a testimoniare tutti gli spettatori presenti». Secondo l'Associazione nazionale magistrati, ciò sarebbe possibile perché con la norma sul processo 'lungo' «verrebbe eliminata la possibilità per il giudice di escludere l'ammissione di prove manifestamente superflue o irrilevanti». Così «il difensore dell'imputato potrebbe chiedere e ottenere l'ammissione di un numero indefinito di testimoni sulla medesima circostanza, purché non manifestamente 'non pertinente'».

A quali processi si applica?
A tutti i processi in corso, tranne quelli di cui «sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado».

Perché allungare i processi? Il problema non era, al contrario, accorciarli?
Ci sono due risposte a questa domanda. Quella dell'opposizione è che la norma non si curi affatto della salute del sistema giudiziario nel suo complesso, per cui sarebbe dannosa, ma di quella di una persona sola: il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. In particolare, il 'processo lungo' sarebbe l'ennesimo trucco ad personam per salvare Berlusconi dai processi in cui è imputato. In particolare, quello per la corruzione dell'avvocato David Mills e il processo Ruby, in cui è accusato di prostituzione minorile e concussione. Allungando i tempi del processo, si arriverebbe più facilmente alla prescrizione. A favore di questa posizione, l'opposizione porta altri due argomenti: la straordinaria coincidenza per cui la norma si applichi ai processi che non si siano già conclusi in primo grado, come quelli del Cavaliere; l'accelerazione imposta al provvedimento tramite la decisione di imporre il voto di fiducia al Senato il 29 luglio, in un momento in cui il Paese avrebbe altre priorità.

E la seconda risposta, quella della maggioranza?
La maggioranza replica che, al contrario, la norma sia «una diretta conseguenza del principi che regolano il nostro processo penale». Come argomenta il capogruppo del Pdl in commissione Giustizia alla Camera, Enrico Costa, «se il giudice, terzo e imparziale, all'inizio del dibattimento non conosce gli atti processuali, come può effettuare un corretto giudizio in ordine alla sua superfluità e rilevanza, o sovrabbondanza delle prove richieste dalle parti?». Nel dubbio meglio ammetterle tutte, è la logica del provvedimento. Quanto alla presunta innaturale accelerazione, secondo Maurizio Gasparri l'iter della legge al contrario sarebbe stato «corretto e trasparente, senza alcun sotterfugio». Semmai, dice il Pdl, la decisione di porvi la fiducia è stata dettata dalla necessità di porre fine all'ostruzionismo dell'opposizione.

Come è stata accolta questa decisione?
Molto male dall'Anm, il sindacato dei magistrati, che ha parlato di modifiche che «avranno effetti devastanti sul funzionamento dei processi penali, determinando di fatto la paralisi di tutti i dibattimenti attualmente pendenti». Altrettanto male dalle opposizioni, per una volta all'unanimità. Il vicepresidente della commissione Antimafia e deputato di Fli, Fabio Granata, le ha definite norme «vergognose» che «rappresentano un altro tassello di 'dialogo' con cricche e organizzazioni criminali». Infatti, oltre a portare a prescrizione i processi di Berlusconi, ila norma in questione renderebbe molto più difficile far arrivare a sentenza migliaia di altri processi. Per il leader Udc Pier Ferdinando Casini la questione di fiducia sul 'processo lungo' «è il segno che il governo Berlusconi è paurosamente distaccato dai problemi del Paese». Per Antonio Di Pietro si tratta di norme che «impediranno alla giustizia italiana di funzionare». Nel Pd, Pierluigi Zanda ha parlato apertamente di «regime».

E la Lega?
Umberto Bossi è stato sibillino: «Io ho sempre pensato che meno fiducie si mettono meglio è». Di certo il 'processo lungo' non figurava tra le priorità dettate al governo a Pontida, per esempio. Chissà.