Come e
quando è nato il
'processo
lungo'?
Il testo del
'processo lungo'
è stato
concepito come
emendamento al
disegno di legge
2567 della
senatrice della
Lega Nord
Carolina Lussana
sulla
'Inapplicabilità
del giudizio
abbreviato ai
delitti puniti
con la pena
dell'ergastolo'.
L'emendamento è
stato presentato
dal capogruppo
del Pdl in
commissione
Giustizia del
Senato, Franco
Mugnai, ad
aprile 2011.
Paradossalmente,
proprio mentre
la Camera
discuteva
l'approvazione
del 'processo
breve'.
Che
cos'è il
'processo
lungo'?
E' una norma che
modifica alcuni
articoli del
codice di
procedura penale
(190, 238-bis,
438, 442 e 495)
per consentire
alla difesa di
portare in aula
un numero
illimitato di
testimoni oltre
all'«acquisizione
di ogni altro
mezzo di prova a
suo favore».
Il
giudice non può
opporsi?
No, pena la
nullità del
processo. Il
giudice può non
ammettere
solamente le
prove ritenute
«manifestamente
non pertinenti»
e quelle vietate
dalla legge.
C'è
dell'altro?
Sì,
l'emendamento
prevede anche
che non si possa
considerare più
come prova
definitiva in un
processo la
sentenza passata
in giudicato di
un altro
procedimento.
Perché
'lungo'?
Lo spiega il
procuratore Gian
Carlo Caselli
con una immagine
molto efficace:
«E' come se un
imputato per un
reato avvenuto
allo stadio
chiamasse a
testimoniare
tutti gli
spettatori
presenti».
Secondo
l'Associazione
nazionale
magistrati, ciò
sarebbe
possibile perché
con la norma sul
processo 'lungo'
«verrebbe
eliminata la
possibilità per
il giudice di
escludere
l'ammissione di
prove
manifestamente
superflue o
irrilevanti».
Così «il
difensore
dell'imputato
potrebbe
chiedere e
ottenere
l'ammissione di
un numero
indefinito di
testimoni sulla
medesima
circostanza,
purché non
manifestamente
'non
pertinente'».
A quali
processi si
applica?
A tutti i
processi in
corso, tranne
quelli di cui
«sia stata già
dichiarata la
chiusura del
dibattimento di
primo grado».
Perché
allungare i
processi?
Il
problema non
era, al
contrario,
accorciarli?
Ci sono due
risposte a
questa domanda.
Quella
dell'opposizione
è che la norma
non si curi
affatto della
salute del
sistema
giudiziario nel
suo complesso,
per cui sarebbe
dannosa, ma di
quella di una
persona sola: il
presidente del
Consiglio Silvio
Berlusconi. In
particolare, il
'processo lungo'
sarebbe
l'ennesimo
trucco ad
personam per
salvare
Berlusconi dai
processi in cui
è imputato. In
particolare,
quello per la
corruzione
dell'avvocato
David Mills e il
processo Ruby,
in cui è
accusato di
prostituzione
minorile e
concussione.
Allungando i
tempi del
processo, si
arriverebbe più
facilmente alla
prescrizione. A
favore di questa
posizione,
l'opposizione
porta altri due
argomenti: la
straordinaria
coincidenza per
cui la norma si
applichi ai
processi che non
si siano già
conclusi in
primo grado,
come quelli del
Cavaliere;
l'accelerazione
imposta al
provvedimento
tramite la
decisione di
imporre il voto
di fiducia al
Senato il 29
luglio, in un
momento in cui
il Paese avrebbe
altre priorità.
E la
seconda
risposta, quella
della
maggioranza?
La maggioranza
replica che, al
contrario, la
norma sia «una
diretta
conseguenza del
principi che
regolano il
nostro processo
penale». Come
argomenta il
capogruppo del
Pdl in
commissione
Giustizia alla
Camera, Enrico
Costa, «se il
giudice, terzo e
imparziale,
all'inizio del
dibattimento non
conosce gli atti
processuali,
come può
effettuare un
corretto
giudizio in
ordine alla sua
superfluità e
rilevanza, o
sovrabbondanza
delle prove
richieste dalle
parti?». Nel
dubbio meglio
ammetterle
tutte, è la
logica del
provvedimento.
Quanto alla
presunta
innaturale
accelerazione,
secondo Maurizio
Gasparri l'iter
della legge al
contrario
sarebbe stato
«corretto e
trasparente,
senza alcun
sotterfugio».
Semmai, dice il
Pdl, la
decisione di
porvi la fiducia
è stata dettata
dalla necessità
di porre fine
all'ostruzionismo
dell'opposizione.
Roma, 29 lug - Un articolo, 9 commi, un nuovo titolo. E' questo il ddl sul processo lungo approvato con un voto di fiducia al Senato che ora viene subito trasmesso a Montecitorio per l'esame della Camera. Ecco che al testo Lussana (Ln) sulla ''inapplicabilita' del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo'', si aggiungono anche ''le modifiche agli art. 438, 442 e 516 e introduzione dell'art. 442-bis del codice di procedura penale''.
Sono queste ultime le norme al centro delle contestazioni e che hanno trasformato il ddl Lussana in ddl ''sul processo lungo'', i cui contenuti potranno essere applicati, si chiarisce nel provvedimento, ai processi in corso e in cui non vi sia stata ancora la sentenza di primo grado. Il ddl assicura dunque alla difesa la possibilita' di presentare lunghe liste di testimoni, senza che il giudice possano sfoltirle di quelli ritenuti irrilevanti, ma solo delle testimonianze ''vietate dalla legge e ''manifestatamente non pertinenti''.
Altro punto fondamentale e' che non si considera piu' come prova definitiva in un processo in corso la sentenza passata in giudicato in un altro procedimento. Da questa norma restano esclusi i reati di mafia e terrorismo. Una modifica introdotta dal governo con il maxiemendamento interamente sostitutivo del testo riguarda la possibilita' per un imputato di interrogare nel corso del dibattimento un testimone che rende dichiarazioni a suo carico. In tal caso, si specifica, l'imputato potra' farlo solo ''a mezzo del suo difensore''. Resta ovviamente la norma per cui quando deve essere ''irrogata la pena dell'ergastolo non si fa luogo alla diminuzione della pena'' prevista nell'articolo 442 del codice di procedura penale. Il condannato al carcere a vita, quindi, non avra' piu' la possibilita', avvalendosi del giudizio abbreviato, come avviene oggi, di avere la sostituzione dell'ergastolo con la condanna a 30 anni.
Novita' vengono introdotte anche dai commi 8 e 9. Il primo, che recepisce un emendamento del relatore Roberto Centaro (gia' Pdl ora Cn-Io sud-Forza sud), prevede una stretta sui benefici: i condannati all'ergastolo per i reati di strage e per sequestro di persona con la morte del sequestrato potranno usufruire dei benefici solo dopo aver scontato almeno 26 anni di carcere. La legge infine, come stabilito da una proposta di modifica del senatore Balboni (Pdl), entra in vigore ''il giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale''.