SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVLE
Sentenza 13 ottobre - 18 novembre 2010, n. 23277
(Presidente Trifone - Relatore Amendola)
Svolgimento del processo
I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.
A. D., con atto di citazione notificato il 12 gennaio 1989, convenne in giudizio il Comune di omissis chiedendo il ristoro dei danni patiti a seguito di una caduta, determinata dallo stato di dissesto del fondo stradale.
L'ente, costituitosi in giudizio, contestò la domanda attrice.
Con sentenza del 12 febbraio 2004 il Tribunale di Napoli rigettò la domanda.
Su gravame della soccombente, la Corte d'appello l'ha invece ritenuta fondata e, per l'effetto, ha condannato il Comune di omissis al pagamento in favore della D. della somma di euro 55.798,54.
Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, il Comune di ****, formulando un solo, complesso motivo con pedissequo quesito.
Ha resistito con controricorso la D..
Il giudizio, rinviato a nuovo ruolo all’udienza del 19 febbraio 2006, a seguito del decesso del difensore dell’intimata, è stato trattato e deciso all’udienza odierna.
Motivi della decisione
1. Nell'unico mezzo il Comune di **** lamenta insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Oggetto della critica è il convincimento del giudice a quo in ordine alla eziologia dell'evento lesivo. Secondo la Corte territoriale, invero, l'instabilità del tombino sul quale la D. era andata ad inciampare costituiva evento imprevedibile, e quindi insidia per l'ignaro passante, idonea all’affermazione dell'efficienza causale della condotta della P.A. nella determinazione dell’evento.
Sostiene invece il deducente che, considerate le caratteristiche di tempo e di luogo in cui si era verificato il sinistro, l'attrice bene avrebbe potuto prevedere un pericolo per la sua incolumità e, conseguentemente, adottare tutte le cautele necessarie ad evitare che esso si materializzasse, transitando sul lato della strada non interessato dai lavori.
2. La doglianza è infondata.
È consolidata affermazione di questo giudice di legittimità che, in tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l'ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall'utente, secondo la regola generale dell’art. 2043 cod. civ., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un’insidia o di un trabocchetto. Conseguentemente, secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l'onere della prova dell’anomalia del bene, che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre spetterà a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (confr. Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).
Non è superfluo aggiungere che siffatto ordine di idee ha a suo tempo ricevuto il significativo avallo della Corte costituzionale la quale, chiamata a scrutinare la conformità con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione degli artt. 2051, 2043 e 1227 cod. civ., ha ritenuto infondato il dubbio proprio in ragione della aderenza ai principi della Carta fondamentale del nostro Stato dell’interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di legittimità (confr. Corte cost. n. 156 del 1999).
2.1. Principio altrettanto pacifico è poi che, allorquando si faccia valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione per danni subiti dall'utente a causa delle condizioni di manutenzione di una strada pubblica, la valutazione della sussistenza di un'insidia, caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo, costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivato (confr. Cass. civ., 19 luglio 2005, n. 15224).
3. Venendo al caso di specie, il giudice di merito ha affermato che l'instabilità del tombino costituiva, in mancanza di qualsivoglia segnalazione dei lavori in corso e di recinzione della zona interessata, un pericolo occulto e imprevedibile, segnatamente rimarcando l'incongruità della linea difensiva della convenuta amministrazione - volta a rovesciare sull'infortunata la responsabilità dell'accaduto - alla luce del criterio, di elementare buon senso, che proprio per la mancanza di ogni segnalazione, l'utente poteva camminare indifferentemente sull'uno o sull'altro lato della strada.
Ciò significa che il decidente ha valutato, in termini che non possono essere tacciati di implausibilità e di illogicità rispetto al contesto fattuale di riferimento, la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del presidio generale di cui all'art. 2043 cod. civ. e ha poi dato del suo convincimento una motivazione esaustiva e corretta. Tanto basta perché la relativa valutazione si sottragga al sindacato di questa Corte.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 4.200 (di cui euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.
La domanda attorea, respinta in primo grado ed accolta in appello, perviene in Cassazione a seguito di ricorso promosso da Comune per insufficiente motivazione sull’eziologia dell’evento lesivo: secondola Corte d’appello, infatti, l’instabilità
del tombino in
carenza di
segnalazione
costituiva evento
imprevedibile per il
pedone, idoneo a
provocarne la caduta
e, quindi, a
configurarsi quale
antecedente
necessario e
sufficiente alla
determinazione della
stessa, diversamente
la PA
ricorrente ritiene
che, considerate le
circostanze di tempo
e di luogo in cui si
trovava a
transitare, ben
avrebbe il pedone,
potuto prevedere la
presenza di pericoli
e, quindi, adottare
comportamenti atti
ad evitare di
incapparvi,come, ad
esempio, camminare
sul marciapiede
situato dal lato
opposto.
Laddove la superficie stradale si riveli, in concreto, priva delle qualità attese, allora ogni pericolo ivi presente costituirebbe insidia perché caratterizzato oggettivamente dalla non visibilità e, soggettivamente dell’imprevedibilità.
L’insidia così descritta è antecedente logico ed ontologico necessario e sufficiente a determinare evento caduta che, a sua volta, determina l’insorgenza di danno alla persona.
Se, dunque, l’insidia è causa della caduta e la caduta dei danni, allora, per proprietà transitiva, l’insidia è causa dei danni ed il Comune dovrà risarcirli, stante
la Sua
condotta colposa
dovuta a negligenza.
In base a quale norma, però?
Insegna
la Cassazione :”qualora
non sia applicabile
la disciplina di cui
all’art. 2051 c.c.,
in quanto sia
accertata, in
concreto,
l’impossibilità
dell’effettiva
custodia del bene, a
causa della notevole
estensione dello
stesso e delle
modalità di uso da
parte dei terzi,
l’ente pubblico
risponde dei
pregiudizi subiti
dall’utente secondo
la regola generale
dell’art. 2043 c.c.,
norma che non limita
affatto la
responsabilità della
P.A. alle ipotesi di
esistenza di
un'insidia o
trabocchetto”.
Riguardo all’onere della prova, graverà sul danneggiato di dimostrare l’anomalia del bene (che, in uno all’assenza di segnalazioni di pericolo, integra di per sé, comportamento colposo) oltre che i danni subiti, e sulla P.A. di dimostrare la presenza di fatti impeditivi dell’insorgenza della propria responsabilità , ovvero l’impossibilità di rimuovere la situazione di pericolo, pur avendo adottato tutte le misure idonee.
In quest’ottica, dunque, l’utente della strada gode di un vantaggio processuale non indifferente in termini istruttori, perché in un colpo solo, cioè tramite la prova dell’anomalia del bene, riuscirà a provare anche la sussistenza degli altri elementi richiesti per l’accertamento di responsabilità da atto illecito, cioè l’elemento soggettivo della colpa ed il nesso di causalità tra condotta colposa ed evento.
Nel variegato panorama giurisprudenziale che la tematica in questione offre, la sentenza in commento sale, dunque, agli onori della cronaca non soltanto per la sua attualità cronologica, ma anche perché ispirata a un principio che, pur permeando di sé tutto l’ordinamento giudico, è poco noto e, soprattutto, poco applicato: il buon senso.
(Altalex, 14 gennaio 2011. Nota di Marta Buffoni)