Cassazione – Sezione prima –
sentenza 29 settembre – 4 novembre
2010, n. 22501
Presidente Luccioli – Relatore
Felicetti
Svolgimento
del processo
1. Il sig. M.
A., con ricorso al tribunale di
Pesaro in data 27 settembre 2004,
chiese che fosse pronunciata la
cessazione degli effetti civili del
matrimonio da lui contratto nel
omissis con la sig.ra S. Ar..
La convenuta si costituì chiedendo
in via riconvenzionale che le fosse
attribuito un assegno di
mantenimento in favore proprio e
della figlia Ad., maggiorenne ma non
autosufficiente. Il tribunale
accolse la domanda dell’attore,
nonché parzialmente la
riconvenzionale, condannando
l’attore al pagamento di due assegni
di euro 750,00 mensili ciascuno per
la ex moglie e la figlia. L’A.
propose appello in relazione
all’attribuzione di detti assegni,
mentre l’Ar. propose appello
incidentale chiedendo che detti
assegni fossero quantificati in
misura maggiore. La Corte d’appello
di Ancona, con sentenza depositata
il 29 novembre 2007, notificata
all’A. in data 14 febbraio 2008,
escluse l’assegno per la figlia a
far data dal omissis. Il
sig. A. ha proposto ricorso a questa
Corte con atto notificato il giorno
11 aprile 2008 alla controparte,
formulando cinque motivi, assistiti
da quesiti. La sig.ra Ar. resiste
con controricorso notificato il 21
maggio 2008. Il ricorrente ha anche
depositato memoria.
Motivi
della decisione
1. Con il primo
motivo si denunciano la violazione
degli artt. 112 c.p.c. e 5 della
legge n. 74 del 1987, in relazione
all’accertamento dei presupposti per
l’attribuzione e la quantificazione
dell’assegno di divorzio;
motivazione apparente e comunque
viziata al riguardo; omesso esame di
un fatto decisivo. Si deduce che la
Corte d’appello, nel determinare le
condizioni economiche delle parti,
avrebbe omesso di considerare “la
macroscopica forbice” esistente fra
il patrimonio dell’ex moglie e
quello del resistente, che avrebbe
dovuto indurla a negare all’ex
moglie l’assegno di mantenimento,
ovvero a liquidarlo in minore
misura. Sul punto, in relazione al
quale era stato formulato specifico
motivo di gravame nei confronti
della sentenza di primo grado, la
Corte avrebbe omesso di motivare, o
comunque avrebbe motivato in modo
inadeguato.
Il motivo è infondato.
La Corte d’appello, infatti, ha
preso in esame la posizione
patrimoniale delle parti, tenendo
conto che l’ex moglie è proprietaria
di metà della casa coniugale ma, con
valutazione di merito insindacabile
in questa sede poiché adeguatamente
motivata in relazione alla
sproporzione fra i redditi delle
parti, ha ritenuto dovuto l’assegno
di divorzio e, in conseguenza di
detta sproporzione e della ritenuta
impossibilità della ex moglie, con i
propri soli redditi, di mantenere il
tenore di vita del quale in mancanza
del divorzio avrebbe potuto godere,
lo ha quantificato, tenendo conto
della situazione economica di
ciascun coniuge, nella misura
stabilita nella sentenza.
2. Con il secondo motivo si
formulano analoghe censure in
relazione alla determinazione del
tenore di vita goduto dai coniugi in
costanza di matrimonio, necessaria
per stabilire l’adeguatezza dei
mezzi economici propri del coniuge
richiedente l’assegno a mantenerlo.
In proposito si elencano una serie
di elementi, che sarebbero emersi
nel corso dell’istruttoria, dai
quali si evincerebbe la modestia del
tenore di vita dei coniugi durante
il matrimonio, deducendosi
l’inadeguata motivazione della
sentenza impugnata nel ritenere
diversamente.
Con il terzo motivo si deduce la
violazione dell’art. 5 della legge
n. 74 del 1987, in relazione ai
criteri da esso posti per la
determinazione dell’assegno di
divorzio. Si deduce al riguardo che
la sentenza impugnata non avrebbe
liquidato l’assegno in relazione al
suo scopo di mantenere, per quanto
possibile, alla richiedente un
tenore di vita analogo a quello che
avrebbe avuto in permanenza del
matrimonio, ma in funzione meramente
perequativa, stante lo squilibrio
fra i redditi dei coniugi.
I motivi vanno esaminati
congiuntamente e rigettati.
Secondo l’orientamento di questa
Corte espresso dalla sentenza delle
sezioni unite 29 novembre 1990, n.
11492, in tema di scioglimento del
matrimonio, nella disciplina dettata
dall’art. 5 della legge 1 dicembre
1970, n. 898, come modificato dalla
legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 10 –
che subordina l’attribuzione di un
assegno di divorzio alla mancanza di
“mezzi adeguati” – l’accertamento
del diritto all’assegno divorzile va
effettuato verificando
l’inadeguatezza dei mezzi del
coniuge richiedente a conservare un
tenore di vita analogo a quello
goduto in costanza di matrimonio e
che sarebbe presumibilmente
proseguito in caso di continuazione
dello stesso, ovvero che poteva
ragionevolmente prefigurarsi sulla
base di aspettative esistenti nel
corso del rapporto matrimoniale. A
tal fine il tenore di vita può
desumersi dalle potenzialità
economiche dei coniugi, ossia
dall’ammontare dei loro redditi e
disponibilità patrimoniali (da
ultimo Cass. 17 luglio 2007, n.
15610; 28 febbraio 2007, n. 4764; 7
maggio 2002, n. 6541; 15 ottobre
2003, n. 15383; 19 marzo 2003, n.
4040).
Il giudice può desumere il tenore di
vita dalla documentazione relativa
ai redditi dei coniugi al momento
della pronuncia di divorzio (Cass. 6
ottobre 2005, n. 19446; 16 luglio
2004, n. 13169), costituendo essi –
insieme alle disponibilità
patrimoniali dei coniugi (Cass. 28
febbraio 2007, n. 4764; 7 maggio
2002, n. 6541) – valido parametro
per la determinazione di detto
tenore di vita e della possibilità
di mantenerlo.
L’assegno va poi quantificato nella
misura necessaria, in relazione alla
situazione economica di ciascuna
parte, a rendere tendenzialmente
possibile il mantenimento di detto
tenore.
Avendo, in applicazione di tali
principi, la Corte d’appello
sostanzialmente tratto dai redditi
delle parti il loro tenore di vita
presuntivo e avendo quantificato
l’assegno secondo il parametro su
detto, il motivo è infondato.
3. Con il quarto motivo si denuncia
ancora la violazione dell’art. 112
c.p.c., nonché dell’art. 5 della
legge n. 74 del 1987, per non avere
la sentenza impugnata tenuto conto
che al ricorrente, dall’unione con
l’attuale compagna, nel omissis
è nata una figlia, così omettendo di
dare riscontro al quinto motivo
dell’atto di appello, con il quale
era stata dedotta tale circostanza,
nonché omettendo di motivare su un
fatto decisivo.
Anche tale motivo va rigettato,
poiché non vi è prova che la
circostanza dedotta con il motivo
sia di per sé decisiva, in relazione
ai redditi dell’obbligato e al
contesto complessivo della decisione
impugnata, tenuto anche conto delle
maggiori disponibilità maturatesi a
seguito della cessazione da parte
del ricorrente dell’obbligo di
versare l’assegno di 750,00 euro per
la figlia nata dal primo matrimonio.
4. Con il quinto motivo si
denunciano la violazione degli artt.
112 c.p.c., 5 della legge n. 74 del
1987, omesso esame di un fatto
decisivo e violazione dei principi
in materia di valutazione delle
prove. Si deduce al riguardo che la
sentenza impugnata non si sarebbe
pronunciata in ordine al carattere
esaustivo di ogni pretesa economica
che potesse nascere dal matrimonio a
seguito dell’accordo intercorso fra
le parti in sede di separazione, in
cui – pur in presenza, all’epoca, di
una retribuzione annua di lire
90.000.000 del marito e di lire
21.000.000 della moglie –
quest’ultima aveva rinunciato
all’assegno di separazione in cambio
della donazione da parte del
ricorrente della metà della casa
coniugale alla figlia ed al
pagamento sino all’estinzione della
quota di mutuo correlativa. Né la
sentenza avrebbe considerato che la
moglie aveva vissuto con i propri
mezzi sino alla domanda di divorzio,
dovendo quindi determinarsi su tale
base il suo tenore di vita.
Anche tale motivo è infondato,
atteso che la sentenza, nel
confermare l’attribuzione
dell’assegno di divorzio così come
stabilito dalla sentenza del
tribunale, ha implicitamente
disatteso i profili su detti, in
conformità di quanto stabilito dalla
giurisprudenza di questa Corte, sia
in ordine all’autonomia del diritto
all’assegno divorzile dalle
statuizioni in tema di separazione
ed alla nullità degli accordi
diretti a fissare in sede di
separazione il regime patrimoniale
del divorzio (Cass. 28 gennaio 2008,
n. 1758; 10 marzo 2006, n. 5302; 14
giugno 2000, n. 8109; 9 maggio 2000,
n. 5866), sia in ordine
all’individuazione del tenore di
vita ai fini della quantificazione
dell’assegno divorzile, come sopra
indicato sub n. 2.
Ne consegue che il ricorso va
rigettato e il ricorrente condannato
alle spese del giudizio di
cassazione che si liquidano come in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di
cassazione rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente alle spese
del giudizio di cassazione che
liquida nella misura di euro 2700,00
di cui euro 200,00 per spese vive,
oltre spese generali e accessori
come per legge.