Cassazione
penale ,
sez. IV,
sentenza
24.11.2010
n° 41571
Il
conducente
deve
regolare
la
propria
condotta
stradale
in
modo
che
non
costituisca
pericolo
per
la
sicurezza
delle
persone
e
delle
cose,
dovendo
prendere
in
considerazione
anche
l'eventuale
comportamento
irregolare
degli
altri
utenti
della
strada.
Lo
ha
stabilito
la
Quarta
Sezione
Penale
della
Cassazione
con
la
sentenza
24
novembre
2010,
n.
41571
con
la
quale
si
precisa,
però,
come
sia
altresì
necessario
che
tale
comportamento
non
assuma
il
carattere
della
imprevedibilità.
Applicando
tale
principio
si è
addivenuti
alla
condanna
di
una
conducente
la
quale,
nel
momento
in
cui
si
immetteva,
in
una
strada
a
traffico
intenso,
non
aveva
preso
in
considerazione
la
possibilità
del
sopraggiungere
di
altri
utenti
della
strada,
così
occupando
la
sede
stradale
pur
non
avendo
piena
visibilità.
La
norma
comportamentale
viene
dettata
proprio
al
fine
di
prevenire
eventi
antigiuridici,
con
la
conseguenza
che
ad
essa
deve
necessariamente
adeguarsi
il
destinatario,
indipendentemente
dal
fatto
che
anche
l’altro
conducente
avesse
tenuto
una
condotta
irregolare.
La
corretta
applicazione
di
tale
principio,
secondo
quelle
che
sono
le
parole
del
giudice
nomofilattico
avrebbe
dovuto
comportare
che
“l'imputata,
una
volta
avviata
la
manovra
di
svolta,
prima
di
immettersi
nell'opposta
semicarreggiata
avrebbe
dovuto
arrestarsi
prudenzialmente,
mettendo
in
conto
la
possibilità
che
alcuno,
pur
con
manovra
imprudente,
procedesse
sorpassando
le
auto
ferme.
Tale
genere
di
condotta,
posta
in
essere
dal
conducente
della
moto,
pur
essendo
censurabile,
non
è
del
tutto
imprevedibile,
considerato
anche
che
la
disciplina
della
circolazione
stradale
pone
a
carico
dell'agente
di
mettere
in
conto
l'eventualità
di
condotte
inosservanti
della
disciplina
della
circolazione”.
SUPREMA
CORTE DI
CASSAZIONE
SEZIONE
IV
PENALE
Sentenza
27
ottobre
- 24
novembre
2010, n.
41571
Svolgimento
del
processo
- Motivi
della
decisione
1. Il
Tribunale
di
Pistoia
ha
assolto
l'imputata
G.F.
dall'accusa
di
omicidio
colposo
commesso
con
violazione
delle
norme
sulla
circolazione
stradale.
La
pronunzia
è stata
riformata
dalla
Corte di
appello
di
Firenze,
che ha
invece
affermato
la
penale
responsabilità.
Secondo
l'ipotesi
accusatoria
l'imputata,
alla
guida di
un'auto,
nell'immettersi
in una
strada
statale,
non dava
la
precedenza
ai
veicoli
in
transito,
non si
avvedeva
del
sopraggiungere
a forte
velocità
di un
ciclomotore
in fase
di
sorpasso,
impattava
con tale
motoveicolo
sul
quale
viaggiava
il
giovane
N.M.
cui,
nello
scontro,
cagionava
lesioni
letali.
Il
Tribunale
ha
ricostruito
la
vicenda
sulla
base
delle
dichiarazioni
di due
testi
presenti
ai
fatti,
dei
rilievi
tecnici
e delle
valutazioni
compiute
dai
consulenti
del
pubblico
ministero
e della
difesa:
l'imputata
era
ferma
allo
stop; si
immise
sulla
strada
statale
per
svoltare
a
sinistra;
raggiunta
all'incirca
la linea
di
mezzeria
della
statale,
mentre
alcune
auto
erano
ferme
per
consentire
la
manovra,
veniva
investita
mentre
procedeva
alla
velocità
di circa
20 km
orari,
da un
ciclomotore
che in
quel
frangente
stava
superando,
alla
velocità
di circa
80 km
orari,
le auto
incolonnate.
Lo
stesso
Tribunale
ha
rilevato
che la
velocità
del
ciclomotore
era ben
superiore
al
limite
di 50 km
orari
vigente
su quel
tratto
di
strada e
che il
veicolo
stava
eseguendo
una
manovra
di
sorpasso
espressamente
vietata
dalla
segnaletica
orizzontale,
superando
la linea
di
mezzeria
e
sorpassando
in
prossimità
dell'incrocio
auto
ferme
proprio
per
consentire
all'auto
dell'imputata
la
manovra
di
immissione.
Il primo
giudice,
inoltre,
valorizzando
la tesi
prospettata
dal
consulente
tecnico
della
difesa
ha
ravvisato
che,
mentre
il
giovane
motociclista
poteva
avvistare
l'auto
che si
immetteva
nell'incrocio
dopo che
le auto
in
transito
si erano
fermate,
al
contrario
l'automobilista,
coperta
dalla
stessa
fila di
auto,
non
poteva
avvedersi
della
manovra
irregolare
ed
imprevedibile
del
motociclista
in fase
di
sorpasso,
con la
conseguenza
che
l'urto
avrebbe
potuto
essere
evitato
solo se
la donna
non
avesse
neppure
intrapreso
la
manovra.
La Corte
d'appello
ha
confutato
tale
valutazione.
Si è
rilevato
che
dall'esame
grafico
dell'incidente
e
segnatamente
dal
punto
d'urto
emerge
che la
tesi del
consulente
della
difesa
non è
attendibile.
Infatti,
dallo
stesso
punto
d'urto
si
ricava
che
l'automobilista
avrebbe
potuto
arrestare
la
propria
manovra
nel
momento
in cui,
affacciandosi
oltre la
fila di
auto
ferme ed
avendo
la piena
visibilità
della
sede
stradale,
si
avviava
a
completare
l'immissione
nella
opposta
semicarreggiata.
L'imputata
avrebbe
potuto
così
lasciar
passare
il
motociclista,
che pure
senza
dubbio
stava
compiendo
una
avventata
manovra
di
sorpasso
in
velocità
di auto
incolonnatesi
nell'incrocio.
In
particolare
il
giudice
dell'impugnazione
ritiene
che
l'imputata,
avendo
la
visuale
in gran
parte
coperta;
avrebbe
dovuto
operare
una
sosta
prudenziale
nel
momento
in cui
acquisiva
la piena
visibilità
dell'intera
sede
stradale
che
andava
ad
occupare;
ed in
quella
situazione
avrebbe
ben
potuto
interrompere
la
propria
manovra
per
lasciar
passare
il pur
imprudente
motociclista
la cui
posizione
in quel
momento
era ben
visibile
ad una
distanza
ancora
utile
per una
manovra
d'emergenza.
Tale
comportamento
della
donna
era
dovuto,
considerato
l'obbligo
di
fermata
all'incrocio
e
l'obbligo
di
prudenza
che si
estende
fino al
dovere
di
prevedere
anche
comportamenti
anomali
di altri
conducenti.
Una
situazione
del
genere
avrebbe
imposto
di non
immettersi
sulla
statale
alla
cieca,
ma di
fermarsi
nel
punto in
cui
poteva
acquisire
l'intero
campo
visivo
su
entrambe
le
corsie.
Tale
prudenziale
fermata
non è
stata
compiuta,
come
riferito
dalla
teste P.
che ha
dato
conto di
un
iniziale
controllo
da parte
dell'imputata
prima di
intraprendere
la
manovra
di
immissione
nella
statale,
ma non
di una
successiva
fase di
controllo
nel
momento
dell'immissione
nell'opposta
semicarreggiata.
Anzi,
verosimilmente,
secondo
la Corte
d'appello,
la donna
si era
affrettata
a
compiere
la
manovra
per
arrecare
il minor
intralcio
possibile
agli
automobilisti
incolonnatisi
per
consentirne
l'attraversamento.
In
conclusione,
sebbene
la colpa
sia
attribuibile
prevalentemente
al
motociclista
anche
l'imputata
non è
immune
da
censure
penalmente
rilevanti.
2.
Ricorre
per
cassazione
l'imputata
deducendo
diversi
motivi.
2.1 Con
il primo
motivo
si
prospetta
mancanza
e
comunque
illogicità
della
motivazione.
Il primo
giudice
ha
compiuto
una
analitica
valutazione
di tutti
gli
aspetti
della
vicenda.
Al
contrario,
la Corte
d'appello
ha
confutato
le
conclusioni
raggiunte
dal
Tribunale
senza
minimamente
spiegarne
le
ragioni.
Essa
richiama
un solo
elemento
oggettivo
costituito
dal
punto
d'urto;
trascurando
che si
tratta
di un
isolato
dato
statico,
mentre
la
ricostruzione
dinamica
degli
accadimenti
è stata
compiuta
dal
consulente
della
difesa
considerando
la
dinamica
dei due
veicoli
coinvolti
ed una
serie di
dati
ulteriori,
quali la
velocità,
la
traiettoria
dei
veicoli,
le
condizioni
del
luogo.
La Corte
di
merito
avrebbe
ben
potuto
dissentire
dalla
prima
ricostruzione
degli
accadimenti
ma non
avrebbe
dovuto
trascurare
di
utilizzare
tutti i
rilevanti
elementi
di
giudizio
desumibili
dalle
acquisizioni
processuali.
Una
specifica
valutazione
delle
condizioni
spazio-temporali
sarebbe
stata
necessaria
al fine
di
verificare
la
prevedibilità
ed
evitabilità
dell'evento
che
costituiscono
elementi
per la
valutazione
della
colpa in
tutte le
situazioni
in cui
si sia
in
presenza
di norme
cautelari
elastiche,
che cioè
impongono
un
comportamento
determinabile
in base
a
circostanze
contingenti,
come
ritenuto
dalla
giurisprudenza
di
legittimità.
2.2 Con
il
secondo
motivo
si
prospetta
violazione
dell'art.
43 c.p..
Il primo
giudice
ha
argomentatamente
ritenuto
la
imprevedibilità
dell'evento
nel caso
di
specie,
a causa
delle
plurime,
macroscopiche
infrazioni
commesse
dalla
vittima.
La
pluralità
e
gravità
delle
infrazioni
dell'altro
conducente
può ben
indurre
a
rendere
imprevedibile
una
condotta
così
estrema,
come
ritenuto
dalla
giurisprudenza
di
legittimità.
2.3 Con
l'ultimo
motivo
si
censura
la
determinazione
della
pena. La
Corte è
partita
da una
pena
base di
nove
mesi di
reclusione
e la ha
ridotta
di un
terzo
per
effetto
di
attenuanti
generiche
prevalenti
rispetto
all'aggravante.
Orbene
tale
pena
base
superiore
al
minimo
edittale
di sei
mesi di
reclusione
e priva
di
giustificazione
in
considerazione
della
incensuratezza
e
dell'avvenuto
risarcimento
del
danno.
3. Il
ricorso
è
infondato.
3.1 La
pronunzia
reca
appropriata
motivazione,
immune
da vizi
logico-
giuridici
e non è
quindi
sindacabile
nella
presente
sede di
legittimità.
Essa,
infatti,
con
l'argomentazione
che si è
sopra
sunteggiata,
ha
ricostruito
i
momenti
cruciali
della
vicenda,
ponendo
in luce
che
l'imputata,
una
volta
avviata
la
manovra
di
svolta,
prima di
immettersi
nell'opposta
semicarreggiata
avrebbe
dovuto
arrestarsi
prudenzialmente,
mettendo
in conto
la
possibilità
che
alcuno,
pur con
manovra
imprudente,
procedesse
sorpassando
le auto
ferme.
Tale
genere
di
condotta,
posta in
essere
dal
conducente
della
moto,
pur
essendo
censurabile,
non è
del
tutto
imprevedibile,
considerato
anche
che la
disciplina
della
circolazione
stradale
pone a
carico
dell'agente
di
mettere
in conto
l'eventualità
di
condotte
inosservanti
della
disciplina
della
circolazione.
3.2
Quanto
alla
pena la
Corte,
evocati
i noti
criteri
di
legge, è
partita
da una
pena
base ben
prossima
al
minimo,
l'ha
ridotta
per
attenuanti
generiche
e l'ha
sostituita
con la
corrispondente
sanzione
pecuniaria.
Si è
quindi
in
presenza
di
ponderata
valutazione
di
merito,
sottratta
al
sindacato
di
legittimità.
Il
ricorso
deve
essere
quindi
rigettato.
Segue
per
legge la
condanna
al
pagamento
delle
spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta
il
ricorso
e
condanna
la
ricorrente
al
pagamento
delle
spese
processuali.
Il conducente deve regolare la propria condotta stradale in modo che non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, dovendo prendere in considerazione anche l'eventuale comportamento irregolare degli altri utenti della strada. Lo ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Cassazione con la sentenza 24 novembre 2010, n. 41571 con la quale si precisa, però, come sia altresì necessario che tale comportamento non assuma il carattere della imprevedibilità.
Applicando tale principio si è addivenuti alla condanna di una conducente la quale, nel momento in cui si immetteva, in una strada a traffico intenso, non aveva preso in considerazione la possibilità del sopraggiungere di altri utenti della strada, così occupando la sede stradale pur non avendo piena visibilità.
La norma comportamentale viene dettata proprio al fine di prevenire eventi antigiuridici, con la conseguenza che ad essa deve necessariamente adeguarsi il destinatario, indipendentemente dal fatto che anche l’altro conducente avesse tenuto una condotta irregolare.
La corretta applicazione di tale principio, secondo quelle che sono le parole del giudice nomofilattico avrebbe dovuto comportare che “l'imputata, una volta avviata la manovra di svolta, prima di immettersi nell'opposta semicarreggiata avrebbe dovuto arrestarsi prudenzialmente, mettendo in conto la possibilità che alcuno, pur con manovra imprudente, procedesse sorpassando le auto ferme. Tale genere di condotta, posta in essere dal conducente della moto, pur essendo censurabile, non è del tutto imprevedibile, considerato anche che la disciplina della circolazione stradale pone a carico dell'agente di mettere in conto l'eventualità di condotte inosservanti della disciplina della circolazione”.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 27 ottobre - 24 novembre 2010, n. 41571
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Pistoia ha assolto l'imputata G.F. dall'accusa di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale. La pronunzia è stata riformata dalla Corte di appello di Firenze, che ha invece affermato la penale responsabilità.
Secondo l'ipotesi accusatoria l'imputata, alla guida di un'auto, nell'immettersi in una strada statale, non dava la precedenza ai veicoli in transito, non si avvedeva del sopraggiungere a forte velocità di un ciclomotore in fase di sorpasso, impattava con tale motoveicolo sul quale viaggiava il giovane N.M. cui, nello scontro, cagionava lesioni letali.
Il Tribunale ha ricostruito la vicenda sulla base delle dichiarazioni di due testi presenti ai fatti, dei rilievi tecnici e delle valutazioni compiute dai consulenti del pubblico ministero e della difesa: l'imputata era ferma allo stop; si immise sulla strada statale per svoltare a sinistra; raggiunta all'incirca la linea di mezzeria della statale, mentre alcune auto erano ferme per consentire la manovra, veniva investita mentre procedeva alla velocità di circa 20 km orari, da un ciclomotore che in quel frangente stava superando, alla velocità di circa 80 km orari, le auto incolonnate. Lo stesso Tribunale ha rilevato che la velocità del ciclomotore era ben superiore al limite di 50 km orari vigente su quel tratto di strada e che il veicolo stava eseguendo una manovra di sorpasso espressamente vietata dalla segnaletica orizzontale, superando la linea di mezzeria e sorpassando in prossimità dell'incrocio auto ferme proprio per consentire all'auto dell'imputata la manovra di immissione. Il primo giudice, inoltre, valorizzando la tesi prospettata dal consulente tecnico della difesa ha ravvisato che, mentre il giovane motociclista poteva avvistare l'auto che si immetteva nell'incrocio dopo che le auto in transito si erano fermate, al contrario l'automobilista, coperta dalla stessa fila di auto, non poteva avvedersi della manovra irregolare ed imprevedibile del motociclista in fase di sorpasso, con la conseguenza che l'urto avrebbe potuto essere evitato solo se la donna non avesse neppure intrapreso la manovra.
La Corte d'appello ha confutato tale valutazione. Si è rilevato che dall'esame grafico dell'incidente e segnatamente dal punto d'urto emerge che la tesi del consulente della difesa non è attendibile.
Infatti, dallo stesso punto d'urto si ricava che l'automobilista avrebbe potuto arrestare la propria manovra nel momento in cui, affacciandosi oltre la fila di auto ferme ed avendo la piena visibilità della sede stradale, si avviava a completare l'immissione nella opposta semicarreggiata. L'imputata avrebbe potuto così lasciar passare il motociclista, che pure senza dubbio stava compiendo una avventata manovra di sorpasso in velocità di auto incolonnatesi nell'incrocio. In particolare il giudice dell'impugnazione ritiene che l'imputata, avendo la visuale in gran parte coperta; avrebbe dovuto operare una sosta prudenziale nel momento in cui acquisiva la piena visibilità dell'intera sede stradale che andava ad occupare; ed in quella situazione avrebbe ben potuto interrompere la propria manovra per lasciar passare il pur imprudente motociclista la cui posizione in quel momento era ben visibile ad una distanza ancora utile per una manovra d'emergenza.
Tale comportamento della donna era dovuto, considerato l'obbligo di fermata all'incrocio e l'obbligo di prudenza che si estende fino al dovere di prevedere anche comportamenti anomali di altri conducenti.
Una situazione del genere avrebbe imposto di non immettersi sulla statale alla cieca, ma di fermarsi nel punto in cui poteva acquisire l'intero campo visivo su entrambe le corsie. Tale prudenziale fermata non è stata compiuta, come riferito dalla teste P. che ha dato conto di un iniziale controllo da parte dell'imputata prima di intraprendere la manovra di immissione nella statale, ma non di una successiva fase di controllo nel momento dell'immissione nell'opposta semicarreggiata. Anzi, verosimilmente, secondo la Corte d'appello, la donna si era affrettata a compiere la manovra per arrecare il minor intralcio possibile agli automobilisti incolonnatisi per consentirne l'attraversamento. In conclusione, sebbene la colpa sia attribuibile prevalentemente al motociclista anche l'imputata non è immune da censure penalmente rilevanti.
2. Ricorre per cassazione l'imputata deducendo diversi motivi.
2.1 Con il primo motivo si prospetta mancanza e comunque illogicità della motivazione. Il primo giudice ha compiuto una analitica valutazione di tutti gli aspetti della vicenda. Al contrario, la Corte d'appello ha confutato le conclusioni raggiunte dal Tribunale senza minimamente spiegarne le ragioni. Essa richiama un solo elemento oggettivo costituito dal punto d'urto; trascurando che si tratta di un isolato dato statico, mentre la ricostruzione dinamica degli accadimenti è stata compiuta dal consulente della difesa considerando la dinamica dei due veicoli coinvolti ed una serie di dati ulteriori, quali la velocità, la traiettoria dei veicoli, le condizioni del luogo. La Corte di merito avrebbe ben potuto dissentire dalla prima ricostruzione degli accadimenti ma non avrebbe dovuto trascurare di utilizzare tutti i rilevanti elementi di giudizio desumibili dalle acquisizioni processuali. Una specifica valutazione delle condizioni spazio-temporali sarebbe stata necessaria al fine di verificare la prevedibilità ed evitabilità dell'evento che costituiscono elementi per la valutazione della colpa in tutte le situazioni in cui si sia in presenza di norme cautelari elastiche, che cioè impongono un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità. 2.2 Con il secondo motivo si prospetta violazione dell'art. 43 c.p..
Il primo giudice ha argomentatamente ritenuto la imprevedibilità dell'evento nel caso di specie, a causa delle plurime, macroscopiche infrazioni commesse dalla vittima. La pluralità e gravità delle infrazioni dell'altro conducente può ben indurre a rendere imprevedibile una condotta così estrema, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità. 2.3 Con l'ultimo motivo si censura la determinazione della pena. La Corte è partita da una pena base di nove mesi di reclusione e la ha ridotta di un terzo per effetto di attenuanti generiche prevalenti rispetto all'aggravante. Orbene tale pena base superiore al minimo edittale di sei mesi di reclusione e priva di giustificazione in considerazione della incensuratezza e dell'avvenuto risarcimento del danno.
3. Il ricorso è infondato.
3.1 La pronunzia reca appropriata motivazione, immune da vizi logico- giuridici e non è quindi sindacabile nella presente sede di legittimità. Essa, infatti, con l'argomentazione che si è sopra sunteggiata, ha ricostruito i momenti cruciali della vicenda, ponendo in luce che l'imputata, una volta avviata la manovra di svolta, prima di immettersi nell'opposta semicarreggiata avrebbe dovuto arrestarsi prudenzialmente, mettendo in conto la possibilità che alcuno, pur con manovra imprudente, procedesse sorpassando le auto ferme. Tale genere di condotta, posta in essere dal conducente della moto, pur essendo censurabile, non è del tutto imprevedibile, considerato anche che la disciplina della circolazione stradale pone a carico dell'agente di mettere in conto l'eventualità di condotte inosservanti della disciplina della circolazione.
3.2 Quanto alla pena la Corte, evocati i noti criteri di legge, è partita da una pena base ben prossima al minimo, l'ha ridotta per attenuanti generiche e l'ha sostituita con la corrispondente sanzione pecuniaria. Si è quindi in presenza di ponderata valutazione di merito, sottratta al sindacato di legittimità.
Il ricorso deve essere quindi rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.