Costituisce, invero, un dato ormai acquisito (oltre alla giurisprudenza sopra citata, si veda anche Corte cost. 14 aprile 1969, n. 82) che la sosta su area pubblica o ad essa equiparata "è" essa stessa circolazione, non potendo questa restrittivamente intendersi di veicolo in movimento."
Tuttavia la responsabilità dell'assicurazione e' esclusa:
"se l'incendio che si propaga da un veicolo in sosta su area pubblica sia stato appiccato dolosamente, le conseguenze dannose che ne siano derivate ai terzi non possono essere eziologicamente ricollegate alla circolazione stradale, con la conseguenza che in tal caso l'assicuratore per la responsabilità civile del veicolo, dal quale si è propagato l'incendio, non risponde del azione diretta nei confronti dei terzi danneggiati, privi dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore."
(Altalex, 26 luglio 2011. Nota di Manuela Rinaldi)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 7 giugno – 13 luglio 2011,
n. 15392
(Presidente Morelli – Relatore
Carluccio)
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale
di Lecce, in persona del GOT, riformava
la sentenza del Giudice di Pace di
Lecce, che aveva condannato, in favore
di P. R., la Nuova Tirrena spa, quale
società assicuratrice di M. R. R. per la
responsabilità da circolazione stradale,
al risarcimento del danno conseguente ad
un incendio di autoveicoli parcheggiati.
In particolare il giudice di secondo
grado, in accoglimento dell'appello
proposto dalla Assicurazione, riteneva
non applicabile la disciplina della
legge 24 dicembre 1969, n. 990 relativa
alla circolazione stradale, stante la
situazione di quiete delle autovetture,
ed essendo stati coinvolti i mezzi solo
accidentalmente, ed inoltre, riteneva
totalmente estranea all'evento la R.
Ordinava la restituzione degli importi
liquidati dal primo giudice.
2. Avverso la suddetta sentenza propone
ricorso per cassazione Pasquale
Ruggiero, con un unico motivo.
La Nuova Tirrena spa e M. R. R.,
ritualmente intimati, non hanno svolto
difese.
Motivi della decisione
1. Il collegio
ha disposto l'adozione di una
motivazione semplificata.
2. Con l'unico motivo di ricorso si
deduce violazione e falsa applicazione
della legge n. 990 del 1969 e
insufficiente motivazione, censurando la
decisione impugnata nella parte in cui
esclude l'incendio di un veicolo, in
situazione di arresto e di sosta, dal
concetto di circolazione stradale ai
fini della assicurazione obbligatoria,
contrariamente alla giurisprudenza di
legittimità.
3, Il ricorso è manifestamente fondato.
La Corte ha costantemente affermato il
principio secondo cui <<La sosta di un
veicolo a motore su un'area pubblica o
ad essa equiparata integra, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 2054 cod. civ.
e dell'art. 1 della legge n. 990 del
1969 (ed ora dell'art. 122 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209),
anch'essa gli estremi della fattispecie
"circolazione", con la conseguenza che
dei danni derivati a terzi dall'incendio
del veicolo in sosta sulle pubbliche vie
o sulle aree equiparate risponde anche
l'assicuratore, salvo che sia
intervenuta una causa autonoma, ivi
compreso il caso fortuito, che abbia
determinato l'evento dannoso.>> (da
ultimo Cass. 11 febbraio 2010, n. 3108
).
La sentenza impugnata ha risolto la
questione di diritto In modo totalmente
difforme dalla giurisprudenza
consolidata di legittimità.
Deve, pertanto, essere cassata, con
rinvio a Tribunale di Lecce, in persona
di diverso giudice, che deciderà la
controversia applicando il suddetto
principio di diritto e liquiderà le
spese anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di
Cassazione
accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e rinvia al Tribunale di
Lecce, in persona di diverso giudice,
anche per le spese processuali del
giudizio di cassazione.
I danni derivati ad un terzo a causa di un incendio di veicoli in sosta in un area pubblica devono essere risarciti dall’assicurazione.
La sosta di un veicolo in una pubblica area, infatti, integra la fattispecie della circolazione stradale, e quindi, l’assicurazione obbligatoria è tenuta alla copertura dei danni derivanti da un incendio di altre automobili parcheggiate.
Così
la Cassazione ,
nella sezione terza civile, ha
precisato con la “interessante ”
sentenza 13 luglio 2011, n. 15392.
La quaestio concerneva il proprietario di una vettura il quale chiedeva alla compagnia di assicurazione il risarcimento del danno derivato da un incendio di un veicolo parcheggiato.
In primo grado tale richiesta dell’attore veniva accolta; in grado di appello la decisione veniva riformata, con la esclusione della applicabilità della disciplina sulla circolazione stradale e, quindi, sull’assicurazione obbligatoria, poiché le vetture coinvolte nell’incendio erano parcheggiate.
Il soggetto contestava con ricorso in Cassazione; la sosta del veicolo deve essere equiparata al concetto di circolazione.
I giudici della Corte accolgono tale doglianza precisando che in tema di responsabilità civile automobilistica la sosta del veicolo a motore su di un’area pubblica (o comunque ad essa equiparata) integra il concetto di circolazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2054 c.c. e della legge n. 990 del 1969 e succ. mod. (d.lgs. 209/2005).
Da ciò ne consegue il diritto al risarcimento del danno derivato ai terzi salvo che sia intervenuta una autonoma causa, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso.