- SUPREMA
CORTE DI CASSAZIONE
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SEZIONE III CIVILE
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Sentenza 21 ottobre – 16
novembre 2011, n. 24016
(Presidente Preden – Relatore
Amatucci)
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Svolgimento del processo
- 1.-
Investito il (omissis) da un autobus
(che lo aveva colpito col proprio
spigolo anteriore destro quando la
vittima già si trovava sul
marciapiede di una strada di Palermo
al termine dell'attraversamento
sulle strisce pedonali), il
diciassettenne G.F. morì otto ore
dopo in ospedale.
Il Tribunale di Palermo, decidendo
con sentenza 2549/05 sulle domande
risarcitorie dei genitori e del
fratello, ritenne che la
responsabilità esclusiva fosse da
ascrivere al conducente
dell'autobus, escluse la sussistenza
di un danno non patrimoniale del
defunto trasmissibile iure
hereditario e liquidò ai congiunti
per danno biologico e morale,
all'attualità ed esclusi gli
interessi, le seguenti somme:
a) al padre C.G. (di 46 anni al
momento del sinistro) circa 108
milioni di lire per invalidità
permanente del 25% da disturbo
depressivo postraumatico e 500
milioni per danno morale;
b) alla madre M.A. (di 43 anni)
circa 76 milioni per danno biologico
da invalidità permanente del 20% da
disturbo depressivo postraumatico e
500 milioni per danno morale;
c) al fratello G.G. (di 16 anni)
circa 128 milioni per invalidità
permanente del 25% da disturbo
depressivo postraumatico e 350
milioni per danno morale.
2.- La Corte d'appello di Palermo,
con sentenza n. 24 dell'8.4.2009, ha
invece riconosciuto 160 milioni di
lire (pari ad Euro 80.000) per danno
non patrimoniale patito dal defunto
e trasmissibile iure hereditario, ha
confermato il danno biologico
direttamente subito dai congiunti
anche in ordine al quantum, ha
ritenuto eccessiva la liquidazione
del danno morale effettuata dal
tribunale ed ha rideterminato -
rispettivamente per padre, madre e
fratello del defunto - il danno non
patrimoniale complessivo, inclusa la
voce relativa al danno biologico,
nell'equivalente in Euro di circa
129, 100 e 140 milioni di lire.
Ha poi compensato le spese del grado
e respinto il motivo di appello
degli attori relativo alle spese del
primo grado, già liquidate in loro
favore in circa Euro 20.000.
3.- Ricorrono per cassazione i
congiunti del defunto, affidandosi a
sei motivi.
Resistono con controricorso Amat
s.p.a. (proprietaria dell'autobus) e
U.G.F. s.p.a., già Unipol
(assicuratrice del mezzo), che
propongono ricorso incidentale
fondato su un unico motivo, anche.
L'intimato D.M. (conducente
dell'autobus) non ha svolto attività
difensiva.
A. ed U.G.F. hanno depositato
memoria.
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Motivi della decisione
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- 1.- Dei
ricorsi, riuniti perché proposti
avverso la stessa sentenza, va
preliminarmente esaminato il ricorso
incidentale, col quale è denunciata
"violazione dell'art. 115 c.p.c. in
relazione all'art. 360, n. 5;
erronea motivazione" per avere la
corte ritenuto che il ragazzo si
trovasse sul marciapiede benché gli
stessi attori avessero affermato che
egli stava completando
l'attraversamento.
1.1.- Il motivo è inammissibile per
inosservanza degli artt. 360, n. 5,
e 366 bis c.p.c., non essendo stato
chiarito perché, ai fini
dell'attribuzione dell'esclusiva
responsabilità al conducente
dell'autobus, la questione avesse
valenza decisiva e l'affermato vizio
della motivazione la renda inidonea
a sostenere la decisione.
2.- Il primo motivo del ricorso
principale (violazione dell'art. 437
c.p.c.) è manifestamente infondato
in quanto, in difetto di una
previsione che ne sancisca la
nullità (art. 156, primo comma,
c.p.c.) il rinvio dell'udienza di
discussione non comporta la nullità
della sentenza.
3.- Manifestamente infondato è anche
il secondo motivo (violazione
dell'art. 112 c.p.c., per essere
stato il danno morale proprio dei
congiunti liquidato in difformità
dalla richiesta degli responsabili,
nel senso che fosse riconosciuta una
frazione del danno biologico che
sarebbe spettato al soggetto
direttamente leso se fosse
sopravvissuto) per l'assorbente
ragione che a pagina 5, primo
capoverso, della sentenza risulta
invece che essi s'erano doluti della
liquidazione effettuata dal
tribunale in base "ad un puro
automatismo, senza procedere alla
necessaria personalizzazione".
Difetta, dunque, il presupposto
stesso della censura.
4.- Col terzo motivo - deducendosi
violazione di norme di diritto
(artt. 2 Cost., 2043, 1226 e 2059
c.c.) nonché motivazione omessa,
insufficiente o contraddittoria - la
sentenza è censurata per avere, un
volta confermata la liquidazione del
primo giudice in ordine al danno
biologico patito direttamente dai
congiunti, immotivatamente liquidato
il danno non patrimoniale
complessivo da ciascuno di loro
subito in somme irrisoriamente
superiori (di Euro 6.700 per il
padre, di Euro 9.500 per la madre e
di Euro 1.000 per il fratello), così
riducendo a mero simulacro la
valutazione del danno morale.
4.1.- Il motivo è fondato sotto il
profilo del vizio della motivazione.
Essendo i valori effettivamente
quelli indicati (quali risultano
dalla differenza tra quanto
complessivamente liquidato dalla
Corte d'appello per danno non
patrimoniale e quanto riconosciuto
per il danno biologico da ciascuno
subito, ritenuto congruamente
liquidato dal primo giudice: cfr.
pag. 11, prima parte, della sentenza
impugnata), la decisione non può
ritenersi sorretta da quanto si
legge a pagina 16 nel senso che le
somme complessive poi indicate in
Euro 67.000 per il padre, Euro
52.000 per la madre ed Euro 140.000
per il fratello r siano comprensive
"del danno biologico iure proprio
già riconosciuto dal primo giudice
ed adeguatamente personalizzato da
questa Corte alla luce delle
circostanze sopra evidenziate" (n.d.e.:
giovane età della vittima, rapporto
di convivenza, intensa sofferenza
espressa da tutto il nucleo
familiare).
Quale sia stata l'adeguata
personalizzazione del danno
biologico non è detto. Ed era
essenziale che lo fosse, giacché dal
computo aritmetico cui s'è fatto
riferimento risulta che la
differenza riconosciuta per danno
non patrimoniale complessivo, che va
liquidato anche in riferimento ai
pregiudizi ulteriori, derivati dalla
perdita del rapporto parentale e
della permanente sofferenza dei
congiunti sopravvissuti (Sez. un.,
n. 26972 e ss. del 2008), è
immotivatamente contenuta in valori
effettivamente irrisori, del tutto
inusuali e non tali da garantire
l'integralità del risarcimento.
Non è, in particolare, chiarito se
l'esigenza di una complessiva
valutazione del danno non
patrimoniale alla luce dei criteri
fissati dalle Sezioni unite
imponesse una rideterminazione del
danno biologico (da intendersi
conseguito ad una degenerazione in
malattia della sofferenza psichica),
nella specie peculiarmente
riconosciuto, come tale, a tutti i
congiunti in misura niente affatto
trascurabile; ovvero se e in quale
misura, in realtà, il riconosciuto
danno biologico non fosse già
largamente comprensivo proprio del
pregiudizio psichico conseguito alla
morte ed alla elisione del rapporto
parentale col defunto.
5.- Col quarto motivo - deducendo
violazione di norme di diritto ed
ogni possibile tipo di vizio della
motivazione - i ricorrenti si
dolgono che sia stata rifiutata la
liquidazione del danno da lesione
della salute subita dal defunto per
la ravvisata ristrettezza del tempo
di sopravvivenza alle lesioni (otto
ore).
5.1.- Premesso che la corte
d'appello ha riconosciuto Euro
80.000 per la sofferenza derivata al
defunto dalla consapevolezza della
gravità delle lesioni subite e che
la lesione della salute s'è
protratta per circa otto ore, il
motivo è infondato in relazione alla
sostanziale irrilevanza economica
della mancata liquidazione del danno
alla salute per un così breve
intervallo di tempo.
6.- Col quinto motivo la sentenza è
censurata per violazione di norme di
diritto ed omessa o insufficiente
motivazione in ordine alla
liquidazione di Euro 80.000 di cui
sopra, sostenendosene la
irrisorietà.
6.1.- Escluso che la liquidazione
(tra l'altro effettuata in relazione
all'epoca della sentenza di primo
grado) sia irrisoria, la Corte
d'appello ha motivatamente
giustificato la liquidazione con le
osservazioni di cui alle pagine 17 e
18 della sentenza, che in larga
misura considerano proprio quanto i
ricorrenti a torto affermano essere
stato pretermesso. Né in alcun modo
indicano quale sarebbe stata, a loro
avviso, una liquidazione non
irrisoria o comunque equa.
7.- Il sesto ed ultimo motivo,
concernente il rigetto del motivo
d'appello relativo alla liquidazione
delle spese di primo grado (Euro
20.000, ritenuta insufficiente) è
inammissibile per assoluta
inadeguatezza del quesito di diritto
e delle indicazioni da offrire ex
art. 366 bis c.p.c., essendo
sostanzialmente domandato solo se la
censura sia fondata.
8.- Conclusivamente, respinto il
ricorso incidentale e tutti i motivi
del ricorso principale ad esclusione
del terzo, la sentenza va cassata in
relazione al motivo accolto, con
rinvio alla stessa corte d'appello
in diversa composizione, affinché
rinnovi l'apprezzamento sulla
liquidazione del danno non
patrimoniale complessivamente subito
da ciascun congiunto.
Il giudice del rinvio liquiderà
anche le spese del giudizio di
legittimità.
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P.Q.M.
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- La Corte
di Cassazione accoglie il terzo
motivo del ricorso principale,
rigetta gli altri motivi ed il
ricorso incidentale, cassa in
relazione e rinvia, anche per le
spese, alla corte d'appello di
Palermo in diversa composizione.