Cassazione civile , sez. III, ordinanza 24.05.2011 n° 11430
SUPREMA
CORTE
DI
CASSAZIONE
SEZIONE
III
CIVILE
Ordinanza
7
aprile
– 24
maggio
2011,
n.
11430
(Presidente
Finocchiaro
–
Relatore
Lanzillo)
Premesso
in
fatto
Il
20
gennaio
2011
è
stata
depositata
in
Cancelleria
la
seguente
relazione
ai
sensi
dell'art.
380
bis
cod.
proc.
civ.:
"l.-
Con
sentenza
n.
784/2009,
depositata
il
15
giugno
2009,
la
Corte
di
appello
di
Bologna,
confermando
la
sentenza
emessa
in
primo
grado
dal
Tribunale
di
Ravenna,
ha
respinto
la
domanda
proposta
da
F.
C.
contro
il
Comune
di
Cervia,
per
ottenere
il
risarcimento
dei
danni
subiti
a
seguito
della
caduta
su
di
una
buca
nella
pavimentazione
del
marciapiede
della
via
(omissis),
in
Comune
di
Milano
Marittima.
La
C.
propone
tre
motivi
di
ricorso
per
cassazione.
Il
Comune
non
ha
depositato
difese.
2. -
Il
primo
motivo
di
ricorso
è
inammissibile
ai
sensi
dell’art.
366
bis
cod.
proc.,
a
causa
dell'inidonea
formulazione
del
quesito
che,
lungi
dal
sottoporre
Corte
una
questione
di
diritto,
chiede
l'accertamento
di
un
fatto,
per
di
più
riservato
alla
discrezionale
valutazione
del
giudice
di
merito.
Si
chiede
di
accertare
"...se
la
circostanza
che
la
buca
stradale
fosse
piena
d'acqua
possa
configurare
quell'evento
imprevedibile-inevitabile
che,
rappresentando
il
caso
fortuito,
esclude
la
responsabilità
del
custode".
In
primo
luogo
i
lineamenti
della
fattispecie
sono
riportati
in
termini
a
dir
poco
generici
ed
insufficienti
a
consentire
di
formulare
un
giudizio
(a
parte
il
fatto
che
non
risulta
per
quali
cause,
da
quanto
tempo
e
perché
la
buca
si
fosse
riempita
d'acqua,
al
pedone
si
potrebbe
richiedere
di
non
andare
a
mettere
i
piedi
nell'acqua
od
in
luoghi
dei
quali
non
vede
il
fondo).
In
secondo
luogo
e
soprattutto,
la
questione
relativa
alla
sussistenza
o
meno
del
nesso
causale
fra
il
fatto
e il
danno
nella
specie,
fra
la
situazione
del
fondo
stradale
e
l'incidente
occorso
alla
ricorrente
-
attiene
al
merito
della
controversia
e
richiede
un
accertamento
in
fatto
che
deve
essere
compiuto
dal
giudice
del
merito
e
che
è
suscettibile
di
riesame
in
sede
di
legittimità
solo
sotto
il
profilo
degli
eventuali
vizi
di
motivazione.
L'accertamento
non
può
essere
demandato
al
giudice
di
legittimità,
per
di
più
sotto
forma
di
quesito
di
diritto.
3. -
Il
secondo
motivo,
che
denuncia
contraddittorietà
ed
insufficienza
della
motivazione
sotto
vari
profili
(non
sempre
rilevanti
ai
fini
della
decisione),
non
contiene
un
momento
di
sintesi
delle
censure
dal
quale
risulti
la
chiara
indicazione
del
fatto
controverso
in
relazione
al
quale
la
motivazione
è da
ritenere
omessa,
insufficiente
o
contraddittoria
e le
ragioni
per
cui
è
inidonea
a
giustificare
la
soluzione
adottata,
come
richiesto
a
pena
di
inammissibilità
dalla
consolidata
giurisprudenza
di
questa
Corte
(Cass.
civ.
Sez.
Un.
1
ottobre
2007
n.
20603
e 18
giugno
2008
n.
16258;
Cass.
Civ.
Sez.
3, 4
febbraio
2008
n.
2652;
Cass.
Civ.
Sez.
III,
7
aprile
2008
n.
8897,
n.
4646/2008
e n.
4719/2008,
fra
le
tante).
Ne
emerge
tuttavia
che
la
Corte
di
appello,
dopo
avere
premesso
che
la
presenza
di
una
buca
sul
fondo
stradale
cittadino
giustifica
l’addebito
di
responsabilità
al
Comune
per
difetto
di
manutenzione
e
manifesta
la
sussistenza
del
nesso
causale
fra
la
situazione
della
strada
e
l’infortunio
occorso
alla
ricorrente,
ha
poi
qualificato
come
caso
fortuito
la
circostanza
che
la
buca
fosse
ricoperta
dall'acqua
e
non
visibile
dall'infortunata,
sul
rilievo
che
si
trattava
di
evento
estemporaneo,
nei
confronti
del
quale
il
Comune
non
ha
avuto
la
possibilità
di
intervenire
tempestivamente.
La
sentenza
impugnata
ha
cioè
considerato
come
causa
idonea
ad
esimere
l’ente
pubblico
da
responsabilità
una
circostanza
di
fatto
che
ha
invece
aggravato
gli
effetti
del
vizio
di
manutenzione,
che
senza
quel
vizio
non
avrebbe
causato
il
danno
e
che
avrebbe
potuto
valere
ad
escludere
non
la
responsabilità
del
Comune,
bensì
un
eventuale
concorso
di
colpa
dell'infortunata,
per
non
avere
visto
tempestivamente
la
buca.
Trattasi
di
motivazione
illogica
e
contraria
ai
principi
di
diritto
di
cui
all'art.
2051
cod.
civ.
La
Corte
di
appello
ha
confuso
un
evento
(normale
e
largamente
prevedibile)
che
ha
contribuito
a
causare
il
danno
(la
pioggia
che,
nascondendo
le
asperità
del
suolo,
le
ha
rese
ancor
più
insidiose)
con
una
causa
di
interruzione
del
nesso
causale,
quasi
che
si
trattasse
di
evento
esterno
e
non
controllabile,
di
per
sé
solo
sufficiente
a
produrre
il
danno.
4. –
Il
terzo
motivo,
che
lamenta
vizi
di
motivazione
nella
parte
in
cui
è
stata
esclusa
la
responsabilità
anche
ai
sensi
dell'art.
2043
cod.
civ.,
risulta
assorbito.
5.-
Propongo
che
il
primo
motivo
sia
dichiarato
inammissibile
ed
il
secondo
motivo
sia
accolto,
con
procedimento
in
Camera
di
consiglio".
- La
relazione
è
stata
comunicata
al
pubblico
ministero
e ai
difensori
delle
parti.
Il
pubblico
ministero
non
ha
depositato
conclusioni
scritte.
Ritenuto
in
diritto
1. –
Il
Collegio,
all'esito
dell'esame
del
ricorso,
ha
condiviso
la
soluzione
e
gli
argomenti
esposti
nella
relazione.
2. –
Il
primo
motivo
di
ricorso
deve
essere
dichiarato
inammissibile,
mentre
il
secondo
motivo
deve
essere
accolto,
con
rinvio
della
causa
alla
Corte
di
appello
di
Bologna,
in
diversa
composizione,
affinché
decida
la
controversia
con
adeguata
e
logica
motivazione.
3. -
Il
giudice
di
rinvio
deciderà
anche
sulle
spese
del
presente
giudizio.
P.Q.M.
La
Corte
di
cassazione
accoglie
il
secondo
motivo
di
ricorso
e
dichiara
inammissibile
il
primo
motivo,
cassa
la
sentenza
impugnata
in
relazione
al
motivo
accolto
e
rinvia
la
causa
alla
Corte
di
appello
di
Bologna,
in
diversa
composizione,
che
deciderà
anche
sulle
spese
del
giudizio
di
cassazione.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Ordinanza 7 aprile – 24 maggio 2011, n. 11430
(Presidente Finocchiaro – Relatore Lanzillo)
Premesso in fatto
Il 20 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.:
"l.- Con sentenza n. 784/2009, depositata il 15 giugno 2009, la Corte di appello di Bologna, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Ravenna, ha respinto la domanda proposta da F. C. contro il Comune di Cervia, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta su di una buca nella pavimentazione del marciapiede della via (omissis), in Comune di Milano Marittima. La C. propone tre motivi di ricorso per cassazione. Il Comune non ha depositato difese.
2. - Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc., a causa dell'inidonea formulazione del quesito che, lungi dal sottoporre Corte una questione di diritto, chiede l'accertamento di un fatto, per di più riservato alla discrezionale valutazione del giudice di merito.
Si chiede di accertare "...se la circostanza che la buca stradale fosse piena d'acqua possa configurare quell'evento imprevedibile-inevitabile che, rappresentando il caso fortuito, esclude la responsabilità del custode".
In primo luogo i lineamenti della fattispecie sono riportati in termini a dir poco generici ed insufficienti a consentire di formulare un giudizio (a parte il fatto che non risulta per quali cause, da quanto tempo e perché la buca si fosse riempita d'acqua, al pedone si potrebbe richiedere di non andare a mettere i piedi nell'acqua od in luoghi dei quali non vede il fondo).
In secondo luogo e soprattutto, la questione relativa alla sussistenza o meno del nesso causale fra il fatto e il danno nella specie, fra la situazione del fondo stradale e l'incidente occorso alla ricorrente - attiene al merito della controversia e richiede un accertamento in fatto che deve essere compiuto dal giudice del merito e che è suscettibile di riesame in sede di legittimità solo sotto il profilo degli eventuali vizi di motivazione. L'accertamento non può essere demandato al giudice di legittimità, per di più sotto forma di quesito di diritto.
3. - Il secondo motivo, che denuncia contraddittorietà ed insufficienza della motivazione sotto vari profili (non sempre rilevanti ai fini della decisione), non contiene un momento di sintesi delle censure dal quale risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è da ritenere omessa, insufficiente o contraddittoria e le ragioni per cui è inidonea a giustificare la soluzione adottata, come richiesto a pena di inammissibilità dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. III, 7 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante).
Ne emerge tuttavia che la Corte di appello, dopo avere premesso che la presenza di una buca sul fondo stradale cittadino giustifica l’addebito di responsabilità al Comune per difetto di manutenzione e manifesta la sussistenza del nesso causale fra la situazione della strada e l’infortunio occorso alla ricorrente, ha poi qualificato come caso fortuito la circostanza che la buca fosse ricoperta dall'acqua e non visibile dall'infortunata, sul rilievo che si trattava di evento estemporaneo, nei confronti del quale il Comune non ha avuto la possibilità di intervenire tempestivamente.
La sentenza impugnata ha cioè considerato come causa idonea ad esimere l’ente pubblico da responsabilità una circostanza di fatto che ha invece aggravato gli effetti del vizio di manutenzione, che senza quel vizio non avrebbe causato il danno e che avrebbe potuto valere ad escludere non la responsabilità del Comune, bensì un eventuale concorso di colpa dell'infortunata, per non avere visto tempestivamente la buca.
Trattasi di motivazione illogica e contraria ai principi di diritto di cui all'art. 2051 cod. civ.
La Corte di appello ha confuso un evento (normale e largamente prevedibile) che ha contribuito a causare il danno (la pioggia che, nascondendo le asperità del suolo, le ha rese ancor più insidiose) con una causa di interruzione del nesso causale, quasi che si trattasse di evento esterno e non controllabile, di per sé solo sufficiente a produrre il danno.
4. – Il terzo motivo, che lamenta vizi di motivazione nella parte in cui è stata esclusa la responsabilità anche ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., risulta assorbito.
5.- Propongo che il primo motivo sia dichiarato inammissibile ed il secondo motivo sia accolto, con procedimento in Camera di consiglio".
- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Ritenuto in diritto
1. – Il Collegio, all'esito dell'esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
2. – Il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mentre il secondo motivo deve essere accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, affinché decida la controversia con adeguata e logica motivazione.
3. - Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.