Lo
ha deciso il Tribunale di Monza,
Sezione Quarta Civile, con la
sentenza 2 marzo 2010, che
segnaliamo per essere stata la
prima, in Italia, a trattare di
uno dei siti di condivisione più
popolari al mondo.
Il caso
Tizia,
portatrice di una particolare
tipologia di strabismo, definita
“esotropia congenita”, conosce
Caio, tramite “Facebook”, con il
quale incomincia una vera e
propria relazione sentimentale.
Il
ragazzo, evidentemente assillato
dalle continue e pressanti
attenzioni della donna, decide
di inviare a quest’ultima,
sempre mediante l’utilizzo del
social network in questione, un
messaggio, ben visibile da altri
utenti, con il quale, oltre ad
intimarle di cessare ogni
rapporto con il medesimo, non
solo infieriva sull’aspetto
fisico della giovane, ma rendeva
palesi determinati gusti
sessuali di quest’ultima,
ledendo, in tal modo, la
reputazione, l’onore ed il
decoro della ragazza.
Per tale
motivo, Caia decide di adire le
vie legali, chiedendo al
magistrato il risarcimento del
danno morale soggettivo o,
comunque, del danno non
patrimoniale, conseguente alla
lesione subita.
Il social
network quale strumento di
diffusione dell’espressione
lesiva della reputazione
Facebook
è, attualmente, di sicuro uno
dei più noti social network ad
accesso gratuito, sorto nel 2004
ad opera del giovane studente di
Harvard Mark Zuckerberg,
all’interno del quale gli utenti
possono creare dei propri
“profili personali” contenenti
fotografie, video, informazioni
personali e liste di interessi,
oppure scambiarsi messaggi, sia
pubblici che privati, ed aderire
a gruppi di amici.
In altre
parole, Facebook consente agli
utenti di fruire di alcuni
servizi tra i quali l’invio e la
ricezione di messaggi, fino alla
possibilità di scrivere sulla
bacheca di altri amici,
decidendo di impostare diversi
livelli di condivisione di tali
informazioni. E’ evidente di
come gli utenti del social
network siano consapevoli del
fatto che altre persone possano
prendere visione delle
informazioni scambiate in rete,
anche indipendentemente dal loro
consenso. E’ quello che accade
mediante lo strumento del “tagging”,
il quale permette al soggetto “taggato”
di copiare fotografie, video e
messaggi pubblicati all’interno
delle bacheche o profili altrui.
Come
rilevato dal Tribunale di Monza,
sebbene il sito offra ai
soggetti iscritti grandi
possibilità di relazionarsi con
gli altri, molti sono i rischi
delle “potenziali esondazioni
dei contenuti che vi si
inseriscono”, contenuti il più
delle volte sottratti alla
disponibilità dell’autore per
effetto della procedura appena
accennata.
La
soluzione accolta dalla
giurisprudenza di merito
L’istituto del danno non
patrimoniale è, probabilmente,
quello che più di ogni altro,
negli ultimi anni ha visto un
progressivo innalzamento
dell’attenzione da parte della
giurisprudenza, in particolare
di legittimità. A tal proposito
si ricorda come, secondo
l’orientamento tradizionale di
tipo restrittivo, si rinvenisse
la risarcibilità del danno non
patrimoniale solo nei casi in
cui il fatto costituisse reato,
interpretando limitatamente il
disposto dell’art. 2059 c.c., il
quale restringe la risarcibilità
di tale voce di danno ai “soli
casi determinati dalla legge”.
Com’è risaputo, la Corte
Costituzionale, con la
sentenza 30
giugno - 11 luglio 2003, n. 233
disattese tale impostazione,
affermando il principio secondo
il quale il risarcimento del
danno non patrimoniale doveva
essere concesso in caso di
lesione di qualsiasi “valore” di
rilievo costituzionale.
Il danno
non patrimoniale è sì
risarcibile nei soli casi
previsti dalla legge, ma questi
si dividono in due gruppi: a) le
ipotesi in cui la risarcibilità
è prevista in modo espresso
(fatto illecito integrante
reato); b) quelle in cui la
risarcibilità, pur non essendo
prevista da norma di legge, deve
ammettersi sulla base di
un’interpretazione
costituzionalmente orientata
dell'art.
2059 c.c.,
per avere il fatto illecito
vulnerato, in modo grave, un
diritto della persona
direttamente tutelato dalla
legge (Cass., Sez. Un.,
sentenza 16
febbraio 2009, n. 3677).
Sul
punto, il Tribunale di Monza,
richiamando la recente
giurisprudenza di legittimità,
precisa come “nell’ambito
della categoria generale del
danno non patrimoniale, la
formula danno morale non
individua una autonoma
sottocategoria di danno, ma
descrive – tra i vari pregiudizi
non patrimoniali – un tipo di
pregiudizio, costituito dalla
sofferenza soggettiva cagionata
dal reato in sé considerata:
sofferenza la cui intensità e
durata nel tempo non assumono
rilevanza ai fini della
esistenza del danno, ma solo
della quantificazione del
risarcimento” (Cass. Sez.
Un.,
sentenza 11
novembre 2008, n. 26972
e n. 26975).
Secondo
il giudice territoriale, nella
specie deve essere affermata la
risarcibilità del danno morale
soggettivo, quest’ultimo
inteso come “transeunte
turbamento dello stato d’animo
della vittima” del
fatto illecito, ovvero come
insieme delle sofferenze
inflitte alla danneggiata
dall’evento dannoso, del
tutto indipendentemente dalla
rilevanza penalistica del fatto.
Rilevanza che, secondo il
giudice, si potrebbe ravvisare
nel fatto sussumibile
nell’ambito della previsione
normativa di cui all’art. 594
(ingiuria) e, soprattutto
all’art. 595 (diffamazione) c.p.
“alla luce del cennato
carattere pubblico del contesto
che ebbe ad ospitare il
messaggio de quo, della sua
conoscenza da parte di più
persone e della possibile sua
incontrollata diffusione a
seguito di tagging”.
Lo ha deciso il Tribunale di Monza, Sezione Quarta Civile, con la sentenza 2 marzo 2010, che segnaliamo per essere stata la prima, in Italia, a trattare di uno dei siti di condivisione più popolari al mondo.
Il caso
Tizia, portatrice di una particolare tipologia di strabismo, definita “esotropia congenita”, conosce Caio, tramite “Facebook”, con il quale incomincia una vera e propria relazione sentimentale.
Il ragazzo, evidentemente assillato dalle continue e pressanti attenzioni della donna, decide di inviare a quest’ultima, sempre mediante l’utilizzo del social network in questione, un messaggio, ben visibile da altri utenti, con il quale, oltre ad intimarle di cessare ogni rapporto con il medesimo, non solo infieriva sull’aspetto fisico della giovane, ma rendeva palesi determinati gusti sessuali di quest’ultima, ledendo, in tal modo, la reputazione, l’onore ed il decoro della ragazza.
Per tale motivo, Caia decide di adire le vie legali, chiedendo al magistrato il risarcimento del danno morale soggettivo o, comunque, del danno non patrimoniale, conseguente alla lesione subita.
Il social network quale strumento di diffusione dell’espressione lesiva della reputazione
Facebook è, attualmente, di sicuro uno dei più noti social network ad accesso gratuito, sorto nel 2004 ad opera del giovane studente di Harvard Mark Zuckerberg, all’interno del quale gli utenti possono creare dei propri “profili personali” contenenti fotografie, video, informazioni personali e liste di interessi, oppure scambiarsi messaggi, sia pubblici che privati, ed aderire a gruppi di amici.
In altre parole, Facebook consente agli utenti di fruire di alcuni servizi tra i quali l’invio e la ricezione di messaggi, fino alla possibilità di scrivere sulla bacheca di altri amici, decidendo di impostare diversi livelli di condivisione di tali informazioni. E’ evidente di come gli utenti del social network siano consapevoli del fatto che altre persone possano prendere visione delle informazioni scambiate in rete, anche indipendentemente dal loro consenso. E’ quello che accade mediante lo strumento del “tagging”, il quale permette al soggetto “taggato” di copiare fotografie, video e messaggi pubblicati all’interno delle bacheche o profili altrui.
Come rilevato dal Tribunale di Monza, sebbene il sito offra ai soggetti iscritti grandi possibilità di relazionarsi con gli altri, molti sono i rischi delle “potenziali esondazioni dei contenuti che vi si inseriscono”, contenuti il più delle volte sottratti alla disponibilità dell’autore per effetto della procedura appena accennata.
La soluzione accolta dalla giurisprudenza di merito
L’istituto del danno non patrimoniale è, probabilmente, quello che più di ogni altro, negli ultimi anni ha visto un progressivo innalzamento dell’attenzione da parte della giurisprudenza, in particolare di legittimità. A tal proposito si ricorda come, secondo l’orientamento tradizionale di tipo restrittivo, si rinvenisse la risarcibilità del danno non patrimoniale solo nei casi in cui il fatto costituisse reato, interpretando limitatamente il disposto dell’art. 2059 c.c., il quale restringe la risarcibilità di tale voce di danno ai “soli casi determinati dalla legge”. Com’è risaputo, la Corte Costituzionale, con la sentenza 30 giugno - 11 luglio 2003, n. 233 disattese tale impostazione, affermando il principio secondo il quale il risarcimento del danno non patrimoniale doveva essere concesso in caso di lesione di qualsiasi “valore” di rilievo costituzionale.
Il danno non patrimoniale è sì risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, ma questi si dividono in due gruppi: a) le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato); b) quelle in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge, deve ammettersi sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato, in modo grave, un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge (Cass., Sez. Un., sentenza 16 febbraio 2009, n. 3677).
Sul punto, il Tribunale di Monza, richiamando la recente giurisprudenza di legittimità, precisa come “nell’ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive – tra i vari pregiudizi non patrimoniali – un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata: sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento” (Cass. Sez. Un., sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 e n. 26975).
Secondo il giudice territoriale, nella specie deve essere affermata la risarcibilità del danno morale soggettivo, quest’ultimo inteso come “transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima” del fatto illecito, ovvero come insieme delle sofferenze inflitte alla danneggiata dall’evento dannoso, del tutto indipendentemente dalla rilevanza penalistica del fatto.
Rilevanza che, secondo il giudice, si potrebbe ravvisare nel fatto sussumibile nell’ambito della previsione normativa di cui all’art. 594 (ingiuria) e, soprattutto all’art. 595 (diffamazione) c.p. “alla luce del cennato carattere pubblico del contesto che ebbe ad ospitare il messaggio de quo, della sua conoscenza da parte di più persone e della possibile sua incontrollata diffusione a seguito di tagging”.