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CORTE DI CASSAZIONE,
sentenza 7 aprile 2010, n. 8235; Pres. PREDEN,
Est. SPAGNA MUSSO, P.M. GOLIA (concl. diff.);
Giunta (Avv. SAITTA) c. Mediolanum Assicurazioni
( Avv. PREVITI). Cassa. App. Messina 18 aprile
2006.
Massima:
E’ vessatoria la clausola, inserita
unilateralmente in un contratto di
assicurazione, che esclude dalla garanzia un
determinato tipo di danni in modo ampio ed
indiscriminato (nella specie, è stata sancita la
vessatorietà della clausola, in una polizza a
copertura della responsabilità civile di una
impresa edile, con cui si eccettuavano i danni a
condutture, impianti sotterranei, fabbricati e a
cose in genere dovuti ad assestamento,
cedimento, franamento o vibrazioni del terreno
da qualsiasi causa determinati) .
Svolgimento del processo:
Con citazione notificata in data 26.11.1991,
S.A., dopo aver premesso di essere proprietario
di un immobile sito in (OMISSIS) e di averlo
dovuto demolire, a seguito di ordinanza
comunale, per le gravi lesioni ad esso causate
dai lavori di sbancamento effettuati su di un
contiguo terreno di proprietà dei coniugi I.S. e
I.G., eseguiti dalla ditta G.G., conveniva
quest'ultimo innanzi al Tribunale di Messina e
detti coniugi per sentirli condannare al
risarcimento dei danni subiti.
Si costituivano i convenuti e, in particolare,
G.G. deduceva di avere eseguito le opere in
questione con la ordinaria diligenza e chiedeva
comunque di essere garantito, previa chiamata in
causa, dalla Mediolanum Assicurazioni s.p.a.
(con cui aveva stipulato in data (OMISSIS)
polizza assicurativa per la copertura di
responsabilità civile a favore di imprese
industriali ed edili) e dal direttore dei lavori
C.P..
Il G.I. autorizzava le chiamate in causa con
ordinanza dell'8.10.1992.
Costituendosi, la Mediolanum Assicurazioni
eccepiva la inoperatività della polizza
assicurativa, essendo la voce di danno invocata
dall'attore esclusa dall'ambito oggettivo del
contratto, mentre il C. rilevava che con la
scrittura del (OMISSIS) la impresa esecutrice lo
aveva esonerato da ogni responsabilità insieme
ai committenti dell'opera.
Espletata consulenza tecnica di ufficio e
acquisito il fascicolo di accertamento tecnico
preventivo richiesto dagli I. al pretore di
Milazzo, con sentenza n. 83/2002, il G.O.A. del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (divenuto
competente a seguito della sua istituzione)
accoglieva la domanda, dichiarando la esclusiva
responsabilità della ditta G., con condanna
della stessa in solido con la Mediolanum al
pagamento, in favore dell'attore, della somma di
Euro 37.494,77, oltre rivalutazioni ed
interessi, calcolati nella misura media del 4%
sulla somma rivalutata anno per anno dall'agosto
1991 al soddisfo.
Proponeva appello la Mediolanum (eccependo, tra
l'altro, la nullità della sentenza impugnata che
aveva ingiustamente condannato in via diretta
anche la compagnia assicuratrice nonostante nei
suoi confronti fosse stata proposta solo una
domanda di garanzia, nonchè la pronuncia ultra
petita del Giudice di primo grado nel
qualificare come vessatoria la clausola n. 3 del
contratto) mentre la ditta G. riproponeva in via
incidentale la domanda di garanzia verso la
compagnia assicuratrice e S.A. ribadiva la
richiesta risarcitoria.
La Corte d'Appello di Messina, con la sentenza
in esame n. 206, depositata il 18.4.2006,
accoglieva l'appello principale, rigettando
l'incidentale, dichiarando "che la polizza non
copriva il danno subito dall'immobile di S.A.
stante la delimitazione oggettiva del contratto
scaturente dall'art. 3".
Ricorre per cassazione G.G. con due motivi (e
relativi quesiti); resiste con controricorso la
Mediolanum. Entrambe le parti hanno depositato
memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si deduce
violazione degli artt. 1363, 1364 e 1378 c.c., e
relativo difetto di motivazione; si censura la
sentenza impugnata là dove "la Corte di Messina
ha escluso la garanzia assicurativa fatta valere
dal G. nei confronti di Medionalum sul
presupposto dell'applicabilità alla specie della
causa di esclusione di responsabilità di cui
l'art. 3, lett. q, della condizioni generali
contenute nella polizza da Mediolanum
Assicurazioni" (ove era previsto l'esclusione
della garanzia per "i danni a condutture ed
impianti sotterranei in genere, fabbricati ed a
cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento
franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi
causa determinati". Si aggiunge che "il Ctu Ri.
non aveva fatto riferimento a franamenti o a
cedimenti del terreno I.; aveva, invece,
individuato la causa scatenante dell'evento
nella demolizione del fabbricato I.,
congiuntamente con lo scavo di sottomurazione
per la posa delle fondazioni del nuovo
edificio".
Con il secondo motivo si deduce violazione degli
artt. 1341 e 1342 c.c., e relativo difetto di
motivazione in relazione alla suddetta clausola
n. 3 del contratto; in particolare si osserva
che "la soluzione deVlla Corte di Messina non
sembra coerente con il tenore del dato testuale
del contratto". Si aggiunge che ha errato la
Corte territoriale nel considerare non
vessatoria la clausola in questione solo perchè
non sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c..
Il ricorso merita accoglimento in relazione ad
entrambe le suddette censure.
La ratio decidendi dell'impugnata decisione si
basa, infatti, da un lato, sull'affermazione che
le clausole limitative del rischio assicurato
costituiscono delimitazione dell'oggetto del
contratto di assicurazione e non limitazione di
responsabilità, e, dall'altro, sulla negazione
della vessatorietà di detta clausola n.3 lett. q
in quanto non specificamente approvata per
iscritto ex art. 1341 c.c., comma 2.
Entrambi tali aspetti argomentativi sono
censurabili.
Innanzitutto deve rilevarsi, sulla base di
quanto già statuito da questa Corte (tra le
altre, n. 395/2007), che nel contratto di
assicurazione sono da considerare clausole
limitative della responsabilità, per gli effetti
dell'art. 1341 c.c., (con conseguente
sottoposizione delle stesse alla necessaria e
specifica approvazione preventiva per iscritto)r
quelle clausole che limitano le conseguenze
della colpa o dell'inadempimento o che escludono
il rischio garantito mentre attengono
all'oggetto del contratto, e non sono perciò,
assoggettate al regime previsto dal comma 2, di
detta norma, le clausole che riguardano il
contenuto ed i limiti della garanzia
assicurativa e, dunque, specificano il rischio
garantito.
Nella fattispecie in esame, sotto il titolo
"delimitazione dell'assicurazione - esclusioni",
non si ricomprendono nel rischio assicurato "i
danni provocati da condutture ed impianti
sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in
genere dovuti ad assestamento, cedimenti,
franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi
causa determinati": è evidente dunque, e sul
punto la motivazione della Corte territoriale è
carente ed illogica che, con tale clausola,
l'assicuratore (quale tra l'altro
"predisponente" il contenuto contrattuale in
modo unilaterale sottoscritto dal G., assicurato
- contraente debole), ha previsto una così ampia
casistica, di attività ipotizzabili
nell'esercizio di impresa edile, da risultare la
stessa clausola finalizzata non ad una
consentita "specificazione" del rischio
contrattuale bensì ad una non corretta
esclusione in toto di quest'ultimo, con modalità
tali, quindi, da incidere in concreto
negativamente sulla sussistenza della causa del
contratto di assicurazione, destinato proprio a
garantire i rischi collegati all'attività
imprenditoriale in questione.
Ancora, quanto al secondo motivo, da collegarsi
all'ulteriore argomentazione della Corte di
merito sulla ritenuta validità di detta
clausola, censurabile è altresì la statuizione
secondo cui per ritenersi vessatoria una
clausola contrattuale (vale a dire tale da
costituire un disequilibrio nel rapporto tra
contraenti, dando luogo ad un indebito
"privilegio" a favore di uno solo di essi) è
necessario il dato formale della sua specifica
approvazione per iscritto, prescindendo dal
contenuto.
Ne consegue, a seguito della cassazione
dell'impugnata decisione, che deve enunciarsi il
seguente principio di diritto: configura una non
consentita limitazione di responsabilità, ex
art. 1229 c.c., la clausola di un contratto
assicurativo che, nell'escludere 1/assicurazione
del relativo rischio, ipotizza (come nel caso di
specie, con l'espressione testuale "da qualsiasi
causa determinati") in modo ampio ed
indiscriminato la non "comprensione" dei danni
nell'oggetto del contratto stesso.
Inoltre l'esame e il giudizio sulla vessatorietà
di una clausola debbono prescindere da dati
meramente formali, come quelli in tema di
sottoscrizione ex art. 1341 c.c., comma 2,
(fermo restando che tale norma, dopo l'entrata
in vigore della nuova disciplina delle clausole
vessatorie, di cui alla L. n. 52 del 1996, prima
e al Codice del consumo poi, non è applicabile
all'attualità, indipendentemente dalla presente
controversia, al rapporto
professionista/imprenditore - consumatore, ma
solo a quello riguardante soggetti in posizione
di "parità" contrattuali, vale a dire contraenti
o entrambi persone fisiche o entrambi
professionisti - imprenditori).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l'impugnata
decisione e rinvia, anche per le spese della
presente fase, alla Corte di Appello di Messina
in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010